Triennio 2020/2022 - Il vademecum sulla formazione

Tra gli obblighi dei professionisti sanitari rientra anche l’aggiornamento professionale periodico. Il sistema Ecm, educazione continua in medicina, è obbligatorio per tutti coloro che esercitano la loro attività professionale sia come dipendenti, sia come liberi professionisti, ed è gestito con scadenza triennale. Quest’anno, in particolare, si conclude il triennio di formazione obbligatoria 2020/2022 e per questo proponiamo un utile vademecum, così da conoscere le modalità e le domande più frequenti in modo da consentire a medici e farmacisti di chiudere il proprio percorso Ecm nei tempi indicati e con il numero di crediti indispensabile per non incorrere in sanzioni.

Il testo di riferimento al quale rivolgersi per approfondimenti è il “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, che raccoglie tutte le regole da seguire nella formazione Ecm, mentre sui siti degli Ordini nazionali di riferimento sono reperibili guide pratiche sul tema, da consultare per approfondimenti.

Quanti crediti Ecm bisogna maturare nel triennio 2020/2022?

I crediti totali previsti per ogni medico e farmacista sarebbero 150, tuttavia, in seguito all’emergenza pandemica e al grande contributo prestato dagli operatori sanitari, sono stati ridotti a 100 per il triennio, da accumulare entro il 31 dicembre 2022.

Se ho maturato crediti nel triennio 2017-2019 ho diritto a un’altra riduzione?

  • La Commissione nazionale per la formazione continua ha previsto una riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo 2020/2022 per coloro che nel precedente triennio abbiano maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150, e una riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo 2020/2022 per i professionisti che nel precedente triennio abbiano maturato un numero di crediti compresi tra 80 e 120.

Posso sanare i crediti non ottenuti nei trienni 2014/2016 e 2017/2019?

  • Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014/2016 e 2017/2019, coloro che non hanno soddisfatto l’obbligo formativo hanno la possibilità di sanare la loro situazione, effettuando sul portale Cogeaps lo spostamento, entro il 30 giugno 2022, dei crediti acquisiti tramite la partecipazione a eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021. Chi decida di avvalersi di questa opportunità non potrà, però, beneficiare delle riduzioni di 30 o 15 crediti collegate alla formazione del triennio 2014/2016. In conseguenza di ciò, il debito formativo per il triennio 2017/2019 resta di 150 crediti.
    Lo spostamento va effettuato autonomamente dal professionista, che può procedere accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale Cogeaps oppure attraverso l’App Cogeaps. Ricordiamo che lo spostamento di crediti può essere effettuato soltanto dall’attuale triennio ai precedenti e non viceversa.

I crediti devono essere accumulati con determinate tipologie di formazione?

Innanzitutto non ci sono limiti massimi o minimi sul numero di crediti da acquisire ogni anno (l’importante è rispettare il totale crediti richiesto nel triennio).

  • Detto questo, almeno il 40% dei crediti totali accumulati nel triennio deve avvenire in seguito a eventi Ecm erogati da provider accreditati. Per il farmacista è previsto un tetto massimo di crediti che è consentito acquisire per gli eventi ai quali il professionista partecipa come “reclutato”, ma il numero di crediti così acquisiti non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo.
  • È definito “reclutato” il professionista che, per la partecipazione a eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti e indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario.
  • È possibile maturare crediti Ecm anche con attività di docenza in corsi accreditati Ecm.
  • È possibile maturare crediti anche con attività di autoformazione per un massimo del 20% del fabbisogno triennale complessivo. Per attività di autoformazione si intende la realizzazione di pubblicazioni, attività di ricerca scientifica, letture di riviste scientifiche, libri e monografie. Per conoscere tutte le attività di autoformazione che danno diritto a crediti Ecm rimandiamo alla lettura del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”

Cosa si intende con esonero e quali sono i casi previsti dalla normativa Ecm?

L’esonero è una riduzione di un terzo dell’obbligo formativo triennale per ciascun anno di frequenza di corsi e scuole di formazione post-laurea, attinenti alla professione: per esempio, lauree triennali, lauree magistrali, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, master di I e di II livello. In questi casi la durata dell’esonero non può essere superiore agli anni di durata del relativo corso. Gli esoneri vanno ottenuti su richiesta del professionista, che deve rivolgersi a Cogeaps (Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie, sul sito, nell’area riservata all’anagrafe crediti Ecm) per richiedere e motivare l’esonero.

Quando si parla di esenzione, invece, cosa si intende?

L’esenzione è una riduzione dell’obbligo formativo triennale legata a particolari tipologie di sospensione dell’attività professionale, per esempio: congedo per maternità o paternità, congedo per adozione e affidamento, per malattia o assistenza a figli portatori di handicap e altro ancora. Anche per le esenzioni bisogna presentare istanza sul sito Cogeaps nell’apposita sezione.

Dopo aver frequentato un corso, devo mandare l’attestato all’Ordine professionale o a Cogeaps?

Non è necessario inviare l’attestato di partecipazione a un corso Ecm: sarà il provider a inviare i dati a Cogeaps, che li renderà disponibili all’Ordine di riferimento per la certificazione finale. L’Ordine, dopo aver ricevuto in automatico le informazioni dalla banca dati Cogeaps, inserirà nelle schede personali dei propri iscritti i certificati triennali e solleciterà chi non avesse realizzato i crediti Ecm richiesti. La certificazione compete, infatti, esclusivamente all’Ordine di appartenenza del partecipante all’evento.

Come posso controllare i crediti che ho maturato?

Tramite Cogeaps ente preposto alla certificazione dei crediti Ecm: tramite il portale https://wp.cogeaps.it. Tramite il servizio myEcm fruibile previa autenticazione sul sito https://ape.agenas.it (solo per i crediti formativi maturati con formazione erogata da Provider accreditati).

Alla fine del triennio, che cosa devo fare per conseguire il certificato di regolarità della formazione professionale?

Il certificato triennale Ecm è rilasciato dall’Ordine professionale di appartenenza. È emesso dopo la comunicazione da parte del Cogeaps relativa ai dati presenti nella sua anagrafe dei crediti Ecm.

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